Denominazione - Sede – Durata - Oggetto
Art. 1 – E’ costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 sotto la denominazione “[…] ONLUS”.
L’Associazione, nella propria denominazione, farà uso, in ogni comunicazione e manifestazione esterna a sé stessa ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Art. 2 – L’Associazione ha sede in Roma, Via Livorno n. 50, presso l’Istituto Paritario S. Orsola.
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e/o amministrative anche altrove.
Il trasferimento della sede all’interno del comune di Roma non comporta modifica statutaria.
Art. 3 – La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050.
L’Assemblea straordinaria potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.
Art. 4 – L’Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, svolgendo la propria attività nei settori della beneficienza, dell’istruzione e della formazione.
L’Associazione nel particolare si propone di:
- a)favorire l’accesso e la permanenza degli studenti bisognosi e/o disabili all’Istituto S. Orsola di Roma, Via Livorno n. 50 e alla Scuola Paritaria Cuore Immacolato di Maria di Roma, Via Costantino Maes n. 23 (da qui in avanti “Scuole”), attraverso l’erogazione di borse di studio;
- b)stabilire e rafforzare tra le famiglie degli studenti iscritti alle Scuole, un sentimento di amicizia e promuovere una reciproca e fraterna assistenza;
- c)attivare e sostenere iniziative educative per le famiglie di cui al punto precedente;
- d)promuovere, sostenere, realizzare e coordinare attività di aiuto allo studio, collettive od individuali;
- e)collaborare alla realizzazione del programma educativo delle Scuole;
- f)promuovere e sostenere la libertà di educazione;
- g)promuovere seminari e convegni sul tema della disabilità, con particolare riferimento al rapporto con la scuola e con l’istruzione in genere;
- h)promuovere dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, ricerche, eventi, itinerari culturali, concorsi e quant’altro si renda utile all’approfondimento ed alla crescita della preparazione culturale dei giovani;
- i)realizzare attività editoriali di documentazione e ricerca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, audiovisivi, materiale multimediale, con l’esclusione di giornali quotidiani, anche in via telematica.
Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, l’Associazione potrà, tra l’altro, collaborare /o aderire ad altre agenzie e associazioni, movimenti, federazioni, istituzioni, organizzazioni, autorità e simili, che perseguano finalità analoghe alle proprie e potrà altresì effettuare qualsiasi atto e operazione economica, mobiliare e immobiliare, finanziaria o bancaria.
All’Associazione è fatto in ogni caso divieto di svolgere attività diverse da quelle strettamente connesse ai propri scopi istituzionali e da quelle accessorie, in quanto integrative alle prime, purché nei limiti di legge.
Patrimonio
Art. 5 – Il patrimonio è costituito:
- a)dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b)dai contributi versati dagli Associati, dai Sostenitori o da terzi, al fine di incrementarlo nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- c)dai beni immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- d)da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- a)dalle quote e dai contributi degli Associati e dei Sostenitori;
- b)dal ricavato di iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi, ed in generale dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- c)da eredità, donazioni e legati;
- d)da contributi dell’Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- e)da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f)da erogazioni liberali degli Associati, dei Sostenitori e dei terzi che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- g)da altre entrate compatibili con le finalità sociali delle ONLUS.
Art. 6 - Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili e gli avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale non possono mai essere distribuiti tra gli Associati durante la vita dell’Associazione, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
I versamenti fatti in favore dell’Associazione sono a fondo perduto, pertanto non sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. La qualità di aderente all’Associazione ed i relativi versamenti non possono essere trasmessi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Bilancio ed esercizi sociali
Art. 7 - L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nei 40 (quaranta) giorni successivi. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il preventivo finanziario dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il bilancio - consuntivo o preventivo - deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la data fissata per la riunione dell’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i Soci e Sostenitori. Il bilancio deve essere inviato al Revisore dei Conti, se nominato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la sua approvazione, affinché questi esprima il suo parere; qualora il Revisore non si pronunci, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
Il bilancio consuntivo deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione e del risultato economico dell’esercizio, distinguendo tra l’attività istituzionale e le attività direttamente connesse, e deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Associati
Art. 8 – Sono Associati dell’Associazione i genitori o tutori di studenti iscritti presso le Scuole, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all’atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Associazione e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli Organi.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando quanto previsto all’Art. 9.
Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Tutti gli Associati maggiori d’età in regola con il pagamento della quota associativa annuale, avranno diritto di voto in Assemblea e ad essere eleggibili a tutte le cariche sociali; gli Associati avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali, a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi e attività offerti e gestiti dall’Associazione. La notifica dei servizi e delle attività dell’Associazione può avvenire alternativamente in una delle modalità previste per comunicare la convocazione dell’Assemblea.
Tutti gli Associati avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno alle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa o al contributo annuo. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori.
Art. 9 - La qualità di Associato cessa per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
Ogni Associato può effettuare il recesso inviando una comunicazione espressa al Consiglio Direttivo. Gli Associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Ogni Associato decade automaticamente dalla sua qualità quando cessa la sua qualità di genitore o tutore di studente iscritto ad una delle Scuole.
L’Associato che non provveda al versamento di 2 (due) quote associative potrà essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli Organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Padre Rettore delle Scuole.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
L’escluso può fare ricorso contro l’esclusione all’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea stessa.
Sostenitori
Art. 10 – Sono Sostenitori dell’Associazione tutti coloro che, pur non essendo genitori o tutori di studenti iscritti alle Scuole, quali, tra l’altro, i genitori di ex studenti, desiderando contribuire agli scopi dell’Associazione, vengano iscritti all’Albo dei Sostenitori con delibera del Consiglio Direttivo, previa loro richiesta scritta, e che versino, all’atto di iscrizione e di anno in anno il contributo minimo che verrà stabilito dal Consiglio stesso.
I Sostenitori partecipano all’Assemblea con facoltà di parola, ma non hanno diritto di voto né di elettorato passivo. Tuttavia avranno diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali, a frequentare i locali sociali, ad accedere ad i servizi e attività offerti o gestiti dall’Associazione compatibili con la loro qualità e comunque ad eccezione di quelli che gli Organi sociali riterranno di riservare agli Associati. La notifica dei servizi e delle attività dell’Associazione può avvenire alternativamente in una delle modalità previste per comunicare la convocazione dell’Assemblea.
Tutti i Sostenitori, compatibilmente con la loro qualità, avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi sociali e di versare il contributo minimo annuo.
Art. 11 – La qualità di Sostenitore cessa per recesso, esclusione o per causa di morte.
Ogni Sostenitore può effettuare il recesso inviando una comunicazione espressa al Consiglio Direttivo. I Sostenitori che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Sostenitori anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento del contributo minimo annuale.
Il Sostenitore che non provveda al versamento di 2 (due) contributi annuali potrà essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli Organi sociali o in presenza di gravi motivi, ogni Sostenitore può esserne escluso con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Padre Rettore delle Scuole.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
L’escluso può fare ricorso contro l’esclusione all’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea stessa.
Padre Rettore
Art. 12 - Il Padre Rettore delle Scuole assiste di diritto a tutte le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto. Ha pertanto diritto ad ottenere la convocazione sia alle riunioni dell’Assemblea che del Consiglio Direttivo, nei modi ed i tempi previsti rispettivamente per gli Associati ed i Consiglieri. Può farsi rappresentare da persona da lui delegata
Organi sociali
Art. 13 - Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Revisore dei Conti, se nominato.
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
L’elezione degli Organi sociali non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. La perdita della qualifica di Associato comporta immediata decadenza dall’incarico ricoperto, salvo da quello di Revisore dei Conti.
Assemblea
Art. 14 - L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti gli Associati, ancorché assenti, non intervenuti o dissenzienti, e tutti i Sostenitori. L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione e ne determina gli orientamenti generali e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli Organi sociali.
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, di votare e di essere eleggibili alle cariche associative tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da altri Associati.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli Associati presenti. Per l’elezione delle cariche sociali l’elezione avviene a scrutinio segreto.
Art. 15 - L’Assemblea è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Presidente, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, del Presidente stesso o di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati ed è, in ogni caso, convocata almeno 2 (due) volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione dell’Assemblea, con indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, ora, luogo sia in prima che in seconda convocazione, sarà comunicata agli Associati ed ai Sostenitori almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’adunanza, mediante avviso affisso nelle sedi dell’Associazione e mediante l’invio di lettera/fax/e-mail a ciascun Associato e Sostenitore.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.
Art. 16 - L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
- l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
- la nomina dei Consiglieri, fissandone il numero prima dell’elezione, nei limiti di cui all’Art. 18;
- l’eventuale nomina del Revisore dei Conti;
- l’approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno, a lei demandato per legge, per Statuto o per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.
Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli Associati partecipanti. Gli Associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza degli Associati presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in merito a:
- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell’Associazione, la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori;
- ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno, a lei demandato per legge, per Statuto o per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.
Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli Associati partecipanti. Gli Associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati.
In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l’Assemblea.
Art. 17 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi da un Associato designato dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Qualora si proceda all’elezione delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Il verbale della riunione di Assemblea è redatto dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali dell’Assemblea, devono essere affisse all’albo della sede del relativo verbale per i 10 (dieci) giorni seguenti alla riunione.
Consiglio Direttivo
Art. 18 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero membri pari a 3 (tre) o a 5 (cinque), eletti tra gli Associati dall’Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili (“Consiglieri”).
Il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadrà dalla carica.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio stesso. Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell’Assemblea. In caso di mancata ratifica, l’Assemblea, nel corso della medesima riunione, provvederà alla nomina del Consigliere subentrante. Chi subentra nel luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. A tal fine l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è venuta a mancare la maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio, alla prima seduta, nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario a maggioranza qualificata della metà più uno dei Consiglieri in carica.
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri e comunque almeno 2 (due) volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale e del contributo annui.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima, mediante avviso scritto a mezzo lettera/fax/e-mail, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire senza il rispetto del termine suddetto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.
Art. 20 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso, tra l’altro:
- dà esecuzione alle delibere assembleari;
- procede alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi ed alla loro presentazione all’Assemblea;
- predispone la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- delibera su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi Consigliere;
- cura la tenuta del Libro Associati e dell’Albo dei Sostenitori per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ognuno prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- delibera l’accettazione delle domande di adesione degli Associati e di iscrizione dei Sostenitori;
- provvede inoltre alla nomina dell’arbitro in caso di controversie che riguardino l’Associazione a norma dell’Art. 24 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, nominate dal Consiglio stesso, composte da Associati e/o non associati.
Il Consiglio, inoltre, può delegare i propri poteri ad uno o più dei Consiglieri per il compimento di singoli atti o di categorie di atti e in tali casi i delegati hanno la rappresentanza dell’Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti: potrà, inoltre, conferire procure per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.
Presidente e Vicepresidente
Art. 21 - Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio e cura l’esecuzione dei relativi deliberati.
Il Vicepresidente ricopre le funzioni del Presidente in caso di sua indisponibilità. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
Revisore dei Conti
Art. 22 - Contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può provvedere a nominare un Revisore dei Conti, scelto anche tra i non associati. Spetta al Revisore il compito di curare il controllo delle spese, sorvegliare la gestione amministrativa, controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili, dare il suo parere sui bilanci, verificandone la regolarità e conformità alle scritture contabili, per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Revisore redige annualmente. Il Revisore partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Scioglimento e liquidazione
Art. 23 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo e delle eventuali eccedenze attive, con le maggioranze di cui all’Art. 16.
I liquidatori sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a Associati, Sostenitori o a terzi il patrimonio residuo dell’Associazione. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio della liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Controversie
Art. 24 - Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli Associati, i Sostenitori, o tra loro o tra essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione delle disposizioni contenute nel Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni ordinarie degli Organi sociali, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, 2 (due) dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti e il terzo dai 2 (due) arbitri così eletti di comune accordo.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro 90 (novanta) giorni.
Norme applicabili
Art. 25 - Per tutto quanto non contemplato nel Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, e ss.mm. e a quelle del capo II e III del titolo II del libro primo del codice civile e ad ogni disposizione di legge vigente in materia.